Art. 17.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

      1. Nei procedimenti di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,

 

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in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 11 e 14.
      2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara l'estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.
      3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato qualora sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto di asilo; in tale caso il provvedimento di revoca contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
      4. A seguito dell'accertamento in ordine all'estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero o l'apolide può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tale caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
      5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.
      6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 14. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 14 consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
 

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      7. Qualora lo straniero o l'apolide presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
      8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri o degli apolidi che non siano più titolari del diritto di asilo.